STATUTO DELL’ORGANISMO
ASSOCIATIVO DENOMINATO
"CLUB ITALIANO CARDINALINO DEL VENEZUELA
ED ALTRI SPINUS"
ENTE ORNITOLOGICO CULTURALE - NON COMMERCIALE - SENZA SCOPO
DI LUCRO
TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI
Articolo 1
E’ costituita un’associazione denominata
CLUB ITALIANO CARDINALINO DEL VENEZUELA ED ALTRI SPINUS
ente ornitologico culturale non commerciale senza fini di
lucro,
affiliato alla Federazione Ornicoltori Italiani onlus (F.O.I. onlus).
Articolo 2
Il Club Italiano Cardinalino del Venezuela ed altri
Spinus,
ha durata illimitata ed ha attualmente la sua sede in Roma alla Via
Cristoforo Colombo 310 ed e' apolitico, apartitico ed aconfessionale.
Articolo 3
Il Club Italiano Cardinalino del
Venezuela ed altri
Spinus e' cotituito per perseguire le sotto elencate
finalita':
- Studiare il
Cardinalino del Venezuela sia nella forma
ancestrale che in quella a fenotipo mutato.
- Diffondere tutte le notizie utili sul suo habitat naturale
e la corretta collocazione ecologica.
- Studiare il corretto modo di alloggiarlo, alimentarlo e
riprodurlo in ambiente domestico controllato.
- Pubblicare una monografia che illustri le caratteristiche
della specie e tutte le mutazioni oggi esistenti.
- Fissare uno standard d’eccellenza in
collaborazione con la C.T.N. I.E.I. della F.O.I. onlus.
- Organizzare corsi, conferenze, mostre
specialistiche.
Pubblicare articoli a carattere scientifico - tecnico - pratico su
riviste e periodici gia' affermati o stimolare la nascita di nuove
pubblicazioni.
- Favorire
tra gli iscritti al Club, attraverso una
competente segreteria, scambi di opinioni ed esperienze di allevamento
del Cardinalino e degli altri Spinus, sia per la forma ancestrale che
per quella mutata.
- Studiare tutti i congeneri del Cardinalino del Venezuela
appartenenti alla famiglia degli Spinus, la loro riproduzione in
ambiente domestico controllato e le ibridazioni con il Cardinalino.
- Aderire con delibera del proprio
Consiglio Direttivo ad
altri organismi associativi o Club istituiti per il raggiungimento di
analoghe finalita'.
TITOLO II
ISCRIZIONE - TESSERAMENTO - ASSOCIATI
Articolo 4
Possano far parte dell’Organismo Associativo
denominato Club Italiano Cardinalino del Venezuela ed altri
Spinus
- Ente ornitologico culturale - non commerciale - senza fini di lucro -
tutti gli appassionati di ambo i sessi. Per ottenere
l’iscrizione
al Club, il richiedente dovra' inoltrare domanda scritta al Consiglio
Direttivo che accogliera' o respingera' la richiesta a suo
insindacabile giudizio. Nella domanda dovra' essere esplicitamente
dichiarato di perseguire ed osservare il presente statuto, quello della
F.O.I. onlus, e tutte le deliberazioni sociali e federali. Le domande
dei minori dovranno essere firmate, per accettazione, da un genitore o
da chi ne fa le veci. La qualifica di associato si assume con
l’iscrizione nell’apposito libro degli associati (
ar. 24
del presente statuto).
Articolo 5
Il numero degli associati e' illimitato, essi sono
tenuti a
versare, in un'unica soluzione all’atto
dell’iscrizione, la
quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e
approvata dall’assemblea.
La qualifica di associato e' personale e non e' trasferibile per nessun
motivo e a nessun titolo.
La durata della qualifica di associato e' annuale e va dal 1 Gennaio al
31 Dicembre di ogni anno.
Tutti gli associati hanno diritto elettorale. Gli associati minori di
eta' possono esercitare il diritto di voto solo se delegano un genitore
o chi ne fa le veci, non possono ricevere deleghe ne trasmettere le
proprie.
Articolo 6
Tutti gli associati sono obbligati a versare la
quota
associativa e
le eventuali somme aggiuntive cosi' come deliberato dal Consiglio
Direttivo ed approvato dall’Assemblea, a titolo meramente
risarcitorio delle spese sostenute per le attivita' istituzionali e per
la produzione di eventuali servizi agli associati.
La quota o contributo associativo non e' imputabile ed e'
intrasmissibile.
L’organismo associativo: "Club Italiano Cardinalino
del Venezuela ed altri Spinus",
non puo' distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonche' fondi, riserve o capitali durante la vita
associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
Articolo 7
Gli associati hanno diritto a partecipare ad ogni
attivita'
associativa, il diritto di voto per l’approvazione del
bilancio o
rendiconto annuale, il diritto di voto per l’approvazione
delle
modifiche statutarie, nonche' per l’elezione ad ogni carica
prevista dallo statuto.
Articolo 8
Gli associati cessano di appartenere al Club per:
- recesso
- scioglimento
- espulsione
La domanda di recesso deve essere inviata al Consiglio Direttivo almeno
tre mesi prima della fine dell’anno solare.
La cessazione per scioglimento avviene in caso di scioglimento del
Club. L’espulsione e' il provvedimento adottato dal Consiglio
Direttivo nei confronti degli associati che:
disattendono alle disposizioni del presente statuto, di quello della
F.O.I. onlus e le loro deliberazioni.
Si rendono morosi nel pagamento della quota associativa decorsi tre
mesi dall’inizio dell’anno solare.
Avverso l’espulsione si puo' ricorrere al Collegio dei
probiviri (art. 19 del presente statuto).
TITOLO III
ORGANI DEL CLUB
Articolo 9
Sono organi del Club:
L’Assemblea degli associati
Il Consiglio Direttivo
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente.
Articolo 10
L’Assemblea e' costituita dagli associati i quali
hanno tutti
i medesimi diritti e poteri di intervento e di voto. Le sue
deliberazioni a norma di legge e del presente statuto vincolano tutti
gli associati.
Il voto e' espresso per alzata di mano.
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, sia che deliberi
in
sede ordinaria che in sede straordinaria, tutti gli associati in regola
con il pagamento della quota associativa.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L’assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta
l’anno
entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio o
rendiconto
consuntivo dell’anno precedente e preventivo per
l’anno in
corso. Detti bilanci o rendiconti annuali saranno inviati agli
associati come allegati alla convocazione per detta assemblea. In essa
ogni tre anni vengono eletti:
Il Consiglio Direttivo
Il Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Probiviri.
L’assemblea ordinaria puo' essere convocata ogni qualvolta il
Presidente lo riterra' opportuno o con richiesta motivata da tre quinti
del Consiglio Direttivo o da un terzo degli associati.
L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti e
necessita di un quorum costituito in prima convocazione pari al 51%
(cinquantuno per cento) ed in seconda convocazione qualunque sia il
numero degli associati iscritti alla data della delibera
nell’apposito libro degli associati di cui all’art.
24 del
presente statuto. L’associato che non potesse intervenire
personalmente puo' conferire delega ad altro socio. Il numero massimo
di deleghe conferibili al singolo socio ammonta a 2.
L’assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti
alla seduta e necessita di un quorum costitutivo in prima convocazione
pari al 51% (cinquantuno per cento) e in seconda convocazione qualunque
sia il numero degli associati iscritti alla data della delibera
nell’apposito libro degli associati di cui all’art.
24 del
presente statuto. L’associato che non potesse intervenire
personalmente puo' conferire delega ad altro associato. Il numero
massimo di deleghe conferibili al singolo socio ammonta a 2.
Articolo 11
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono
convocate
con
lettera semplice con almeno 15 giorni di anticipo sulla data fissata
contenente l’ordine del giorno, il luogo e l’ora
della
prima e seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere
fissata almeno il giorno successivo la prima. Il bilancio preventivo e
il bilancio consuntivo sono depositati presso la segreteria e ciascun
associato, richiedendolo, puo' prenderne visione.
Articolo 12
Il Consiglio Direttivo e' formato da cinque (5)
membri,
associati,
maggiorenni, eletti dall’Assemblea, ed elegge nel proprio
seno il
Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. I cinque (5) componenti
del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere
rieletti. Al Consiglio Direttivo spetta l’ordinaria e
straordinaria amministrazione del Club.
Articolo 13
Il Presidente e' il rappresentante legale del Club.
Egli
presiede
il Consiglio Direttivo ed ha l’obbligo di convocare
l’assemblea ordinaria prevista dall’art. 10 del
presente
statuto.
Articolo 14
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nel
disbrigo delle
sue
attribuzioni e in sua assenza o mancanza, anche temporanea o per sua
delega lo rappresenta e lo sostituisce.
Articolo 15
Il Segretario e' tenuto all’osservanza delle
formalita'
richieste dallo statuto; cura la corrispondenza, redige i verbali delle
sedute dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, tiene il
libro
degli associati aggiornato.
Il Segretario cura il regolare andamento amministrativo del Club, sia
per le entrate che per le spese cui provvede per mandato del
Presidente; raccoglie tutti gli elementi per la formulazione dei
bilanci o rendiconti annuali consuntivi e preventivi che saranno a sua
cura compilati.
Articolo 16
Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente
per;
deliberare
le misure e le modalita' del pagamento delle quote associative e di
eventuali somme aggiuntive; esprimere, in modo e con effetto
vincolante, il nulla osta preliminare sul bilancio o rendiconto annuale
consuntivo e preventivo redatto dal Segretario;deliberare
l’accettazione o il rigetto delle domande
d’iscrizione;
autorizzare l’organizzazione di mostre, esposizioni e
manifestazioni fissandone il calendario; promuovere
l’adesione
del Club agli organi federali e ad altri organismi che perseguono le
stesse finalita'; partecipare a congressi, convegni, esposizioni di
carattere ornitologico specifico per il Club; quant’altro
previsto nell’art. 3 del presente statuto.
Articolo 17
I membri del Consiglio Direttivo che si asterranno
dal
partecipare
alle sedute per tre volte consecutive, salvo motivazioni valide
accettate dal Consiglio Direttivo, s’intendono dimissionari e
vengono dichiarati decaduti; ad essi subentreranno i primi dei non
eletti.
Il Consiglio Direttivo viene dichiarato sciolto quando tre (3)
Consiglieri si dimettono contemporaneamente; in tal caso mantengono
l’ordinaria amministrazione e garantiscono le nuove elezioni.
Articolo 18
Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto da
tre membri,
associati maggiorenni eletti dall’Assemblea. Durano in carica
tre
anni e sono rieleggibili, In particolare esso dovra' controllare che
tutte le spese siano attinenti agli scopi del Club previsti nello
statuto e che comunque corrispondano in qualita' e quantita' a quelle
previste nel bilancio o rendiconto annuale preventivo approvato
dall’assemblea degli associati. Controlleranno inoltre, che
ogni
spesa rilevante un complesso di spese tendenti ad uno stesso scopo, sia
stata preventivamente deliberata dal Consiglio Direttivo e regolarmente
verbalizzata.
La carica di Revisore e' incompatibile con quella di Consigliere.
Articolo 19
Il Collegio dei Probiviri e' composto da tre membri
scelti
preferibilmente nel campo forense; durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere su eventuali
radiazioni degli associati e di dirimere le vertenze tra i singoli
membri del Consiglio Direttivo e tra gli associati e membri del
Consiglio Direttivo oppure tra gli associati.
Articolo 20
Le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio
dei
Revisori dei
Conti sono effettuate a scrutinio segreto. L’elezione del
Collegio dei Probiviri, sentito il parere dell’Assemblea,
puo'
effettuarsi per acclamazione. I verbali delle votazioni sono firmati
dal Presidente dell’Assemblea e del Segretario che li redige.
TITOLO IV
PATRIMONIO E RISORSE
Articolo 21
Il patrimonio del "Club Italiano
Cardinalino del
Venezuale ed altri Spinus" - Ente ornitologico culturale -
non commerciale - senza fini di lucro e' costituito:
Dai proventi delle quote associative e dalle eventuali somme aggiuntive;
Dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune
associativo;
Da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici,
privati, associazioni e associati.
L’eventuale avanzo di gestione non sara' mai distribuibile,
direttamente o indirettamente tra gli associati e dovra' essere
destinato alle finalita' istituzionali previste dal presente statuto,
salvo che la destinazione o la distribuzione, non siano imposte dalla
legge.
La gestione del patrimonio e' affidata al Consiglio Direttivo il quale
ne risponde direttamente.
Articolo 22
I fondi quando l’Assemblea degli associati lo
riterra'
opportuno, possono essere depositati presso un Istituto di Credito o su
un libretto dell’amministrazione postale. I prelevamenti
possono
essere effettuati dal Presidente e dal Segretario in carica, in forma
congiunta.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23
L’inizio e la chiusura di ogni esercizio
finanziario sono
fissati rispettivamente al primo gennaio e al trentuno dicembre di ogni
anno.
Articolo 24
Per il buon funzionamento del Club sono istituiti e
posti in
essere
oltre agli eventuali libri e registri previsti dalle norme di legge
fiscali; i seguenti libri associativi:
- Libro degli associati
- Libro dei verbali del Consiglio Direttivo
- Libro dei verbali dell’Assemblea
- Libro di cassa
- Libro degli inventari.
Articolo 25
Per la natura e la finalita' del Club, il risultato
dell’esercizio sociale non puo' dar luogo a utili ripetibili.
Articolo 26
In caso di scioglimento del Club, il patrimonio
dello stesso
verra'
devoluto ad altro organismo con finalita' analoghe o a fini di pubblica
utilita', sentito l’organismo di cui all’art. 3,
comma 190,
della legge 23 Dicembre 1996 n°662, e salvo diversa
destinazione
imposta dalla legge.
Articolo 27
Per quanto riguarda il rapporto tra il Club e la
F.O.I. onlus
restano fermi tutti i punti dello statuto federale della F.O.I. onlus.
Articolo 28
In caso di controversie giudiziarie si nomina
competente solo
ed esclusivamente il Foro di Roma, salvo che nei rapporti con la F.O.I.
onlus.
Articolo 29
Per quanto non espressamente previsto nel presente
statuto,
valgono le disposizioni e le norme di legge in materia.
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