STATUTO DELL’ORGANISMO ASSOCIATIVO DENOMINATO

"CLUB ITALIANO CARDINALINO DEL VENEZUELA ED ALTRI SPINUS"

ENTE ORNITOLOGICO CULTURALE - NON COMMERCIALE - SENZA SCOPO DI LUCRO




TITOLO I


COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI



Articolo 1


E’ costituita un’associazione denominata

CLUB ITALIANO CARDINALINO DEL VENEZUELA ED ALTRI SPINUS

ente ornitologico culturale non commerciale senza fini di lucro, affiliato alla Federazione Ornicoltori Italiani onlus (F.O.I. onlus).


Articolo 2

Il Club Italiano Cardinalino del Venezuela ed altri Spinus, ha durata illimitata ed ha attualmente la sua sede in Roma alla Via Cristoforo Colombo 310 ed e' apolitico, apartitico ed aconfessionale.


Articolo 3


Il Club Italiano Cardinalino del Venezuela ed altri Spinus e' cotituito per perseguire le sotto elencate finalita':
  • Studiare il Cardinalino del Venezuela sia nella forma ancestrale che in quella a fenotipo mutato.

  • Diffondere tutte le notizie utili sul suo habitat naturale e la corretta collocazione ecologica.

  • Studiare il corretto modo di alloggiarlo, alimentarlo e riprodurlo in ambiente domestico controllato.

  • Pubblicare una monografia che illustri le caratteristiche della specie e tutte le mutazioni oggi esistenti.

  • Fissare uno standard d’eccellenza in collaborazione con la C.T.N. I.E.I. della F.O.I. onlus.

  • Organizzare corsi, conferenze, mostre specialistiche. Pubblicare articoli a carattere scientifico - tecnico - pratico su riviste e periodici gia' affermati o stimolare la nascita di nuove pubblicazioni.

  • Favorire tra gli iscritti al Club, attraverso una competente segreteria, scambi di opinioni ed esperienze di allevamento del Cardinalino e degli altri Spinus, sia per la forma ancestrale che per quella mutata.

  • Studiare tutti i congeneri del Cardinalino del Venezuela appartenenti alla famiglia degli Spinus, la loro riproduzione in ambiente domestico controllato e le ibridazioni con il Cardinalino.

  • Aderire con delibera del proprio Consiglio Direttivo ad altri organismi associativi o Club istituiti per il raggiungimento di analoghe finalita'.




TITOLO II


ISCRIZIONE - TESSERAMENTO - ASSOCIATI


Articolo 4


Possano far parte dell’Organismo Associativo denominato Club Italiano Cardinalino del Venezuela ed altri Spinus - Ente ornitologico culturale - non commerciale - senza fini di lucro - tutti gli appassionati di ambo i sessi. Per ottenere l’iscrizione al Club, il richiedente dovra' inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo che accogliera' o respingera' la richiesta a suo insindacabile giudizio. Nella domanda dovra' essere esplicitamente dichiarato di perseguire ed osservare il presente statuto, quello della F.O.I. onlus, e tutte le deliberazioni sociali e federali. Le domande dei minori dovranno essere firmate, per accettazione, da un genitore o da chi ne fa le veci. La qualifica di associato si assume con l’iscrizione nell’apposito libro degli associati ( ar. 24 del presente statuto).

Articolo 5


Il numero degli associati e' illimitato, essi sono tenuti a versare, in un'unica soluzione all’atto dell’iscrizione, la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e approvata dall’assemblea.
La qualifica di associato e' personale e non e' trasferibile per nessun motivo e a nessun titolo.
La durata della qualifica di associato e' annuale e va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Tutti gli associati hanno diritto elettorale. Gli associati minori di eta' possono esercitare il diritto di voto solo se delegano un genitore o chi ne fa le veci, non possono ricevere deleghe ne trasmettere le proprie.

Articolo 6


Tutti gli associati sono obbligati a versare la quota associativa e le eventuali somme aggiuntive cosi' come deliberato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attivita' istituzionali e per la produzione di eventuali servizi agli associati.
La quota o contributo associativo non e' imputabile ed e' intrasmissibile.
L’organismo associativo: "Club Italiano Cardinalino del Venezuela ed altri Spinus", non puo' distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitali durante la vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 7


Gli associati hanno diritto a partecipare ad ogni attivita' associativa, il diritto di voto per l’approvazione del bilancio o rendiconto annuale, il diritto di voto per l’approvazione delle modifiche statutarie, nonche' per l’elezione ad ogni carica prevista dallo statuto.

Articolo 8


Gli associati cessano di appartenere al Club per:
  • recesso

  • scioglimento

  • espulsione

La domanda di recesso deve essere inviata al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare.
La cessazione per scioglimento avviene in caso di scioglimento del Club. L’espulsione e' il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo nei confronti degli associati che:
disattendono alle disposizioni del presente statuto, di quello della F.O.I. onlus e le loro deliberazioni.
Si rendono morosi nel pagamento della quota associativa decorsi tre mesi dall’inizio dell’anno solare.
Avverso l’espulsione si puo' ricorrere al Collegio dei probiviri (art. 19 del presente statuto).




TITOLO III


ORGANI DEL CLUB


Articolo 9


Sono organi del Club:
L’Assemblea degli associati
Il Consiglio Direttivo
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente.

Articolo 10


L’Assemblea e' costituita dagli associati i quali hanno tutti i medesimi diritti e poteri di intervento e di voto. Le sue deliberazioni a norma di legge e del presente statuto vincolano tutti gli associati.
Il voto e' espresso per alzata di mano.
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L’assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta l’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo dell’anno precedente e preventivo per l’anno in corso. Detti bilanci o rendiconti annuali saranno inviati agli associati come allegati alla convocazione per detta assemblea. In essa ogni tre anni vengono eletti:
Il Consiglio Direttivo
Il Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Probiviri.
L’assemblea ordinaria puo' essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo riterra' opportuno o con richiesta motivata da tre quinti del Consiglio Direttivo o da un terzo degli associati.
L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti e necessita di un quorum costituito in prima convocazione pari al 51% (cinquantuno per cento) ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati iscritti alla data della delibera nell’apposito libro degli associati di cui all’art. 24 del presente statuto. L’associato che non potesse intervenire personalmente puo' conferire delega ad altro socio. Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio ammonta a 2.
L’assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita di un quorum costitutivo in prima convocazione pari al 51% (cinquantuno per cento) e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati iscritti alla data della delibera nell’apposito libro degli associati di cui all’art. 24 del presente statuto. L’associato che non potesse intervenire personalmente puo' conferire delega ad altro associato. Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio ammonta a 2.

Articolo 11


Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con lettera semplice con almeno 15 giorni di anticipo sulla data fissata contenente l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della prima e seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere fissata almeno il giorno successivo la prima. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono depositati presso la segreteria e ciascun associato, richiedendolo, puo' prenderne visione.

Articolo 12


Il Consiglio Direttivo e' formato da cinque (5) membri, associati, maggiorenni, eletti dall’Assemblea, ed elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. I cinque (5) componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Al Consiglio Direttivo spetta l’ordinaria e straordinaria amministrazione del Club.

Articolo 13


Il Presidente e' il rappresentante legale del Club. Egli presiede il Consiglio Direttivo ed ha l’obbligo di convocare l’assemblea ordinaria prevista dall’art. 10 del presente statuto.

Articolo 14


Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nel disbrigo delle sue attribuzioni e in sua assenza o mancanza, anche temporanea o per sua delega lo rappresenta e lo sostituisce.

Articolo 15


Il Segretario e' tenuto all’osservanza delle formalita' richieste dallo statuto; cura la corrispondenza, redige i verbali delle sedute dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, tiene il libro degli associati aggiornato.
Il Segretario cura il regolare andamento amministrativo del Club, sia per le entrate che per le spese cui provvede per mandato del Presidente; raccoglie tutti gli elementi per la formulazione dei bilanci o rendiconti annuali consuntivi e preventivi che saranno a sua cura compilati.

Articolo 16


Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente per; deliberare le misure e le modalita' del pagamento delle quote associative e di eventuali somme aggiuntive; esprimere, in modo e con effetto vincolante, il nulla osta preliminare sul bilancio o rendiconto annuale consuntivo e preventivo redatto dal Segretario;deliberare l’accettazione o il rigetto delle domande d’iscrizione; autorizzare l’organizzazione di mostre, esposizioni e manifestazioni fissandone il calendario; promuovere l’adesione del Club agli organi federali e ad altri organismi che perseguono le stesse finalita'; partecipare a congressi, convegni, esposizioni di carattere ornitologico specifico per il Club; quant’altro previsto nell’art. 3 del presente statuto.

Articolo 17


I membri del Consiglio Direttivo che si asterranno dal partecipare alle sedute per tre volte consecutive, salvo motivazioni valide accettate dal Consiglio Direttivo, s’intendono dimissionari e vengono dichiarati decaduti; ad essi subentreranno i primi dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo viene dichiarato sciolto quando tre (3) Consiglieri si dimettono contemporaneamente; in tal caso mantengono l’ordinaria amministrazione e garantiscono le nuove elezioni.

Articolo 18


Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto da tre membri, associati maggiorenni eletti dall’Assemblea. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili, In particolare esso dovra' controllare che tutte le spese siano attinenti agli scopi del Club previsti nello statuto e che comunque corrispondano in qualita' e quantita' a quelle previste nel bilancio o rendiconto annuale preventivo approvato dall’assemblea degli associati. Controlleranno inoltre, che ogni spesa rilevante un complesso di spese tendenti ad uno stesso scopo, sia stata preventivamente deliberata dal Consiglio Direttivo e regolarmente verbalizzata.
La carica di Revisore e' incompatibile con quella di Consigliere.

Articolo 19


Il Collegio dei Probiviri e' composto da tre membri scelti preferibilmente nel campo forense; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere su eventuali radiazioni degli associati e di dirimere le vertenze tra i singoli membri del Consiglio Direttivo e tra gli associati e membri del Consiglio Direttivo oppure tra gli associati.

Articolo 20


Le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti sono effettuate a scrutinio segreto. L’elezione del Collegio dei Probiviri, sentito il parere dell’Assemblea, puo' effettuarsi per acclamazione. I verbali delle votazioni sono firmati dal Presidente dell’Assemblea e del Segretario che li redige.

TITOLO IV


PATRIMONIO E RISORSE


Articolo 21


Il patrimonio del "Club Italiano Cardinalino del Venezuale ed altri Spinus" - Ente ornitologico culturale - non commerciale - senza fini di lucro e' costituito:
Dai proventi delle quote associative e dalle eventuali somme aggiuntive;
Dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;
Da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e associati.
L’eventuale avanzo di gestione non sara' mai distribuibile, direttamente o indirettamente tra gli associati e dovra' essere destinato alle finalita' istituzionali previste dal presente statuto, salvo che la destinazione o la distribuzione, non siano imposte dalla legge.
La gestione del patrimonio e' affidata al Consiglio Direttivo il quale ne risponde direttamente.

Articolo 22


I fondi quando l’Assemblea degli associati lo riterra' opportuno, possono essere depositati presso un Istituto di Credito o su un libretto dell’amministrazione postale. I prelevamenti possono essere effettuati dal Presidente e dal Segretario in carica, in forma congiunta.

TITOLO V


DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 23


L’inizio e la chiusura di ogni esercizio finanziario sono fissati rispettivamente al primo gennaio e al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 24


Per il buon funzionamento del Club sono istituiti e posti in essere oltre agli eventuali libri e registri previsti dalle norme di legge fiscali; i seguenti libri associativi:

  1. Libro degli associati

  2. Libro dei verbali del Consiglio Direttivo

  3. Libro dei verbali dell’Assemblea

  4. Libro di cassa

  5. Libro degli inventari.

Articolo 25


Per la natura e la finalita' del Club, il risultato dell’esercizio sociale non puo' dar luogo a utili ripetibili.

Articolo 26


In caso di scioglimento del Club, il patrimonio dello stesso verra' devoluto ad altro organismo con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita', sentito l’organismo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n°662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27


Per quanto riguarda il rapporto tra il Club e la F.O.I. onlus restano fermi tutti i punti dello statuto federale della F.O.I. onlus.

Articolo 28


In caso di controversie giudiziarie si nomina competente solo ed esclusivamente il Foro di Roma, salvo che nei rapporti con la F.O.I. onlus.

Articolo 29


Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni e le norme di legge in materia.

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